Interpello sicurezza lavoro n.7/2018


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Con la risposta all’interpello numero 7 del 2018 la Commissione consultiva permanete in seduta del 21 settembre 2018, chiarisce i criteri per l’individuazione dei soggetti autorizzati a erogare la formazione e-learning in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e – learning”. In considerazione del crescente impatto sul mondo del lavoro e nel settore dell’istruzione della formazione in modalità a distanza (e-learning), anche le disposizioni relative a quanto previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/2008, come recepite dagli Accordi tra Stato e Regioni del 21 dicembre 2011, sono state aggiornate e riviste, introducendo nuove possibilità e ampliando la tipologia di formazione erogabile con tale modalità.

Rispetto a quanto previsto in precedenza il testo dei nuovi Accordi tra Stato e Regioni del 07 luglio 2016, prevede la possibilità di erogare e di fruire della formazione a distanza, a condizione che vengano rispettate le modalità previste nell’allegato II dello stesso accordo, anche per il modulo A della formazione per RSPP, per gli aggiornamenti per RSPP e ASPP e per la formazione specifica per lavoratori delle aziende classificate a rischio basso.

Una ulteriore novità introdotta dal testo dei nuovi accordi del 2016 riguarda i requisiti dei soggetti autorizzati all’erogazione della formazione, ivi compresa quella a distanza, che consentono di individuare l’elenco fornito con il punto 2 dell’allegato A, che va a sostituire il precedente elenco individuato dall’allegato I del precedente Accordo del 21 dicembre 2011.

In proposito già in fase di premessa dei nuovi Accordi, nella sezione “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione”, precisa esplicitamente “la necessità di procedere alla sostituzione dell’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con l’allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina”.

In proposito sono stati richiesti chiarimenti alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, sul fatto che apparentemente sembri esserci una contraddizione tra quanto previsto dal precedente testo e quanto previsto dal nuovo testo, con particolare riferimento ai soggetti autorizzati e alla apparente esclusione tra questi dei Datori di Lavoro, che erano invece inclusi dall’articolo 37 del Testo Unico e dal successivo recepimento negli ASR del 2011.

La risposta della Commissione precisa innanzitutto che l’elenco dei soggetti da ritenersi autorizzati è quello indicato dal punto 2 dell’allegato A degli Accordi del 07 luglio 2016 che, come citato, sostituisce integralmente l’elenco e i criteri di individuazione previsti dalla normativa precedentemente in vigore.

Per effetto di tale premessa la Commissione risponde che i soggetti formatori siano soltanto quelli individuati dal nuovo testo, anche per quanto riguarda la formazione a distanza, a condizione che siano rispettati i criteri e le modalità previste dallo stesso allegato 2.

 


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