Interpello sicurezza sul lavoro n.6/2018


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La Commissione Consultiva Permanente è stata chiamata a fornire chiarimenti attraverso l’interpello n.6 del 23 luglio 2018 sull’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sull’operato in condizioni di lavoro isolato, con lo scopo di garantirne l’incolumità, e in modo più specifico di esprimersi sulla conformità di alcuni dispositivi di vigilanza impiegati in ambito ferroviario già installati a bordo delle locomotrici.

In generale viene richiesto se l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro possa ritenersi assolto mediante l’impiego di sistemi di controllo ritenuti dall’azienda stessa come adeguati rispetto alle attività lavorative su cui vigilare e a fronte di una attenta e pianificata valutazione dei rischi che consenta l’adozione di misure personalizzate. In particolare, il richiedente desidera conoscere il parere della Commissione in relazione alla conformità della soluzione proposta, anche in merito alla sorveglianza da esercitare in ipotesi di errore, disattenzione e imprudenza, per consentire all’Organo di Vigilanza di verificare la adeguatezza del sistema adottato.

Successivamente, nell’analisi del caso specifico inerente all’attività del richiedente, viene posta l’attenzione sull’assolvimento dell’obbligo giuridico del Datore di Lavoro di vigilare sull’integrità fisica dei propri dipendenti impegnati in attività che possano comportare un rischio per la sicurezza, anche in relazione alla monotonia delle attività svolte. Nel dettaglio viene richiesto se tale obbligo per le aziende ferroviarie, possa ritenersi assolto in caso di preesistente conformità rilasciata da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Ansf.

La Commissione risponde, allineandosi a quanto già espresso in occasione del precedente già citato interpello n. 5 del 14 giugno, che l’adozione di sistemi di vigilanza nel settore ferroviario, è normata ai sensi della vigente legislazione e prevede l’obbligo del controllo dell’incolumità del macchinista, individuando le forme ed i sistemi ritenuti più adeguati e idonei in relazione alla specifica attività svolta e a quanto emerso dalla valutazione dei rischi.

La Commissione sottolinea inoltre come “l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.”

In particolare, l’omologazione da parte di un ente terzo, quale il Ministero dei Trasporti, rispetto agli standard europei di un dispositivo di vigilanza, di per sé non garantisce l’assoluta efficacia dello stesso dispositivo in relazione alla particolarità dell’attività lavorativa.

Relativamente, infine, al rispetto dei principi ergonomici e quindi alla domanda sulla vigilanza sul lavoro monotono e ripetitivo, la Commissione riprende quanto disposto dall’articolo 15 del Testo Unico per la Sicurezza, che obbliga il Datore di Lavoro a adottare tutte le misure tecnologiche tecnicamente applicabili al contesto di lavoro con l’obiettivo prioritario di eliminare o ridurre i pericoli connessi allo svolgimento dell’attività stessa, quindi anche quelli derivanti da lavori montoni e ripetitivi.

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