costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori, si può affermare che sono presenti tutti i rischi disciplinati dal D.lvo 81/08. Il committente o il responsabile dei lavori (direttore dei lavori), prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori 4- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, (direttore dei lavori) dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92.
