È stato approvato dalla giunta regionale piemontese il nuovo regolamento Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura conformemente alla Legge regionale numero 20 del 14 luglio 2009 (snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) che sostituisce il precedente provvedimento numero 5/R del 16 maggio 2016.
Il nuovo regolamento norma le procedure di accesso, transito ed esecuzione delle attività di manutenzione in copertura, in considerazione delle misure preventive e protettive rivolte a tutelare le condizioni di sicurezza e a definire i criteri tecnici per i lavori in quota (altezza superiore ai tre metri).
Il campo di applicazione del regolamento riguarda le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative alla copertura stessa che all’installazione di impianti tecnologici quali ad esempio pannelli solari, fotovoltaici, antenne e ripetitori, con l’esclusione delle aree in cui già siano state predisposte le adeguate misure di protezione collettiva conformi alla normativa vigente (articolo 3, comma 2c).
La documentazione tecnica da predisporre in fase di attività preliminari all’inizio dei lavori, come definito nell’articolo 6, consiste nell’elaborazione di un Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) i cui contenuti dovranno comprendere almeno: la relazione tecnica relativamente alle scelte dei materiali, gli elaborati grafici, la documentazione del fabbricante riguardante di dispositivi di sicurezza collettiva e individuale con le corrispondenti dichiarazioni di conformità emesse dall’installatore nonché i relativi manuali d’uso, il registro con l’annotazione delle ispezioni effettuate e da effettuare sui dispositivi di protezione.
I criteri generali di progettazione delle misure preventive e protettive, come definite nell’articolo 7, devono essere di tipo permanente e finalizzate a mettere in sicurezza:
a) il percorso per l’accesso alla copertura;
b) l’accesso alla copertura;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.
Qualora non fosse possibile, per motivi tecnici, la realizzazione di opere permanenti si dovrà necessariamente indicare le motivazioni per cui tali misure risultino irrealizzabili e in alternativa dovranno essere approntate misure di carattere provvisorio altrettanto adeguate a garantire la sicurezza degli operatori.
I percorsi di accesso alla copertura (articolo 8) devono avere una larghezza di almeno 60 cm per consentire il passaggio agevolmente di operatori e attrezzature, devono essere ben illuminati e con opportune segnalazioni di eventuali ostacoli o gradini.
Il transito in copertura (articolo 10) deve esser protetto da parapetti fissi realizzati conformemente alla normativa di riferimento dispositivi di ancoraggio, piani di camminamento, reti di sicurezza anticaduta e scalini posapiede da individuare in funzione del numero di operatori, della frequenza di utilizzo e della durata prevista delle attività. Nel limite del possibile tutti i dispositivi di salvataggio, assistenza e recupero, dovrebbero essere realizzati per consentirne l’utilizzo da almeno due persone contemporaneamente.
Il modulo di cui all’allegato 2 del provvedimento (buone pratiche articolo 11) deve essere compilato a cura dell’esecutore della attività ed indicare l’elenco delle misure preventive e protettive, prioritariamente di tipo collettivo, rivolte a garantire la sicurezza degli operatori. Il modulo dovrà essere conservato per tutta la durata del cantiere in prossimità della zona dove si svolgono le attività, per poterlo eventualmente illustrare agli addetti che dovessero accedere in copertura successivamente alla predisposizione del modulo stesso, al termine dell’esecuzione delle attività il documento sarà consegnato al committente dei lavori o al proprietario dell’edificio.