Regola tecnica antincendio depositi gas naturale e biogas


misure-antincendio-depositi-gasÈ stata approvata, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 35 del 12 febbraio 2016, la regola tecnica che delinea le misure antincendio per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8; il provvedimento sostituisce quanto precedentemente in vigore dal 1984, “Depositi per l’accumulo di gas naturale” ed entrerà in vigore formalmente a novanta giorni dalla pubblicazione.

La regola si compone di sei articoli introduttivi: nel campo di applicazione della regola tecnica (articoli 1 e 4) viene definito che le disposizioni si applicano ai depositi di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e non a quelli per i quali sia già in corso un intervento di ristrutturazione, anche se solo già approvato da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nell’articolo 2 si delineano gli obiettivi:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Nell’articolo 5 vengono infine definiti i requisiti dei materiali e delle attrezzature che possono essere impiegati (estintori, mezzi schiumogeni, sistemi tagliafuoco di chiusura). L’articolo 6 definisce le disposizioni finali (entrata in vigore e abrogazione regola precedente).

Segue quindi un voluminoso allegato, anche questo suddiviso in sei sezioni, che costituisce il corpo della regola tecnica.

La prima delle sei sezioni riprende il campo di applicazione, precisando che in caso ci si trovi a dover predisporre depositi in aziende considerate a rischio rilevante ai sensi del recente D.Lgs 105/2015, o in aziende in cui sia presente la possibilità che si sviluppino atmosfere esplosive ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08, allora si applicheranno i criteri più restrittivi stabiliti nei due decreti di riferimento.

Nella seconda e nella terza sezione si affronta il tema dei requisiti progettuali che devono possedere i depositi fissi e mobili, in termini di pressioni massime di esercizio, di capacità di accumulo di gas e di dimensioni dell’area di ubicazione; in considerazione di queste caratteristiche i depositi vengono catalogati su quattro distinti classi di rischio e per ognuna di queste vengono definite le caratteristiche dei varchi di accesso, delle distanze minime da altri edifici o aziende simili e delle recinzioni perimetrali.

La quarta e la quinta sezione riguardano i veicoli adibiti al trasporto di gas naturale; vengono qui stabilite le norme relative alle attività di carico e scarico ed ai percorsi, sia per quanto riguarda le caratteristiche civili delle piazzole, (opere murarie, distanze) che quelle impiantistiche (linee elettriche di terra o aeree).

Nell’ultima e sesta sezione le disposizioni comuni sono finalizzate a indicare le disposizioni in materia di formazione del personale addetto alle operazioni, le misure tecniche per la realizzazione degli impianti elettrici e di quelli di protezione contro le scariche atmosferiche.

Ampio spazio è dedicato agli aspetti relativi alla segnaletica e alle disposizioni in materia di presidi antincendio e di dispositivi di emergenza.

Info: regola tecnica depositi biogas

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