Norme tecniche antincendio attività turistico alberghiere


norme-tecniche-prevenzione-incendiIn seguito alla pubblicazione del nuovo codice di Prevenzione Incendi, nell’agosto 2015 (DPR 03/08/2015), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 il provvedimento di approvazione delle specifiche norme per le strutture ricettive dal titolo Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con entrata in vigore al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione (22 settembre 2016).

Il provvedimento consiste in quattro articoli e un allegato che costituisce il cuore del decreto, e nel quale sono definite le Regole Tecniche Verticali (RTV) specifiche per le attività interessate dal campo di applicazione.

A queste ultime, come dall’articolo 2, appartengono tutte le strutture turistico alberghiere elencate al punto 66 dell’allegato 1 del DPR 151/2011 esistenti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento o di nuova realizzazione, con l’esclusione dei rifugi alpini e delle strutture all’aria aperta. Anche in considerazione di questa esclusione, nell’articolo 3 vengono introdotte alcune modifiche all’allegato 1 e all’articolo 2 comma 1 del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015.

Nell’allegato di riferimento Regole Tecniche Verticali: Attività ricettive turistico alberghiere, i sei punti ripresi dall’allegato alle Regole Tecniche Orizzontali, allegato 1 al DPR 03/08/2015, elencano nel dettaglio le misure in deroga allo stesso o a integrazione, con la precisazione già nelle strategia antincendio, che le disposizioni generali definite nel Codice sono da applicare integralmente in base ai livelli di prestazione di pertinenza, ove non esplicitamente illustrato.

La classificazione delle strutture ricettive, delineata nel punto 5.2 “classificazioni”, ripartisce le attività alberghiere in classi definite in considerazione del numero di posti letto e dell’altezza in metri della quota dei piani. Inoltre, all’interno delle singole strutture anche i locali con destinazioni d’uso diverse recepiscono le disposizioni in base ala specifica destinazione (spazi comuni, spazi riservati, magazzini, depositi, ecc..).

Entrando poi nel dettaglio della strategia antincendio, e delle misure che differiscono quindi da quelle di applicazione generale definite nelle RTO, vengono resi in forma tabellare i criteri di resistenza e di reazione al fuoco, da individuare in base alla classificazione di strutture e locali, come definito nella tabella V5.1.

Anche gli aspetti progettuali relativi alla compartimentazione tengono conto della classificazione, e in aggiunta, dell’affollamento massimo prevedibile (tab 5.2).

L’applicazione della RTO è integrale anche per le disposizioni rispetto alle misure di esodo, come previsto nel capitolo S4, a eccezione dei locali con affollamento massimo di dieci persone che non sono soggetti alle disposizioni del punto 5.4.4.

Indipendentemente dalla classificazione dell’attività, le norme relative all’apposizione della segnaletica di emergenza estendono l’obbligo anche all’interno di ogni camera in più lingue (5.4.5).

La tabella V5.3 definisce le modalità e i criteri di adozione e progettazione del sistema di rilevazione e spegnimento incendi, in relazione ai livelli di prestazione e anche nell’eventualità sia necessario predisporre un sistema automatico di tipo sprinkler (5.4.6).

In relazione ai diversi profili di rischio si rende anche necessario adottare sistemi di rivelazione di allarme e di sottossigenazione, via via sempre più sofisticati in proporzione al livello di prestazione. Per i livelli più elevati è obbligo adottare un sistema di diffusione sonora (EVAC) e per i locali in cui siano presenti apparecchi a fiamma libera un sistema di rilevazione delle quantità di monossido di carbonio.

Le disposizioni finali dell’allegato sono relative ai criteri di progettazione e compartimentazione dei vani degli ascensori (V5.5), ed alle opere di costruzione per le strutture con un numero di posti letto non superiore a 25, (tabella V5.7).

Info: GU norme tecniche prevenzione incendi attività turistico alberghiere

 


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