Norme tecniche di prevenzione incendi, modifiche in decreto 12 aprile


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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile 2019 del Decreto del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” sono state allineate alcune norme tecniche di prevenzioni incendi, al fine di renderle più cogenti rispetto all’evoluzione tecnologica e a quanto già in vigore in altri paesi della Comunità Europea.

Le nuove disposizioni di modifica entrano in vigore a 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e riguardano prevalentemente l’abolizione del cosiddetto “doppio binario” previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto del 2015, in vigore in materia di progettazione degli aspetti antincendio per le sole attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. L’entrata in vigore delle nuove norme, pone fine di fatto al periodo di transizione previsto dal decreto del 3 agosto 2015, e all’applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV).

In conseguenza di tale adozione obbligatoria saranno quindi, a partire dal 21 ottobre 2019, soggette alle modifiche per le quali la Regola Tecnica Verticale diventerà l’unico riferimento progettuale, quarantadue attività tra quelle elencate nell’Allegato 1 del dpr n. 151/2011. Tale disposizione si applica soltanto alle attività di nuova realizzazione. Per le attività già esistenti al momento dell’entrata in vigore delle nuove misure, non è obbligatorio adottare le disposizioni di modifica in caso di ristrutturazione o ampliamento a condizione che le misure di sicurezza antincendio già predisposte nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Resta invece volontaria l’applicazione delle norme tecniche verticali, ove presenti, come precisato dall’articolo 3 del provvedimento del 23 aprile, le attività afferenti alle seguenti categorie: le strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini (nr 66), gli asili nido (nr 67), le attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni (nr 69), i depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili (nr 75), e le aziende, gli edifici e uffici con oltre 300 persone presenti o superficie superiore a 5000 mq (nr 71 e nr 73).

Con il nuovo articolo 4 si amplia il campo di esclusione per le attività soggette all’applicazione delle norme obbligatorie (RTO), per le quali, in considerazione proprio dei nuovi obblighi, non sarà invece più necessaria l’adozione delle misure previste dai seguenti decreti: decreto del 30 novembre 1983, decreto del 31 marzo 2003, decreto del 3 novembre 2004, decreto del 15 marzo 2005, decreto del 15 settembre 2005, decreto del 16 febbraio 2007, decreto del 9 marzo 2007, decreto del 20 dicembre 2012, decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006, decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003, decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015, decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986, decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002, decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.

Info: Decreto 12 aprile 2019 GU n.95 del 23 aprile 2019

 


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