Norme tecniche di prevenzione incendi, pubblicazione in GU


norme-tecniche-prevenzione-incendiÈ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 145 del 23 giugno 2016 il provvedimento normativo che regolamenta le norme tecniche di prevenzione incendi applicabili alle attività di ufficio, conformemente al decreto legislativo numero 139 dell’8 marzo 2006 e con entrata in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione.

Il campo di applicazione delle norme è relativo alle 71 tipologie di attività individuate nell’allegato numero 1 del DPR 151/2011 Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi sia di nuova realizzazione al momento dell’entrata in vigore del provvedimento che già esistenti (quindi con valore retroattivo).

Le regole tecniche appena pubblicate sono, inoltre. applicabili in alternativa alle misure antincendio previste dal decreto del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

Il provvedimento modifica in parte il decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Introducendo le seguenti variazioni:

  1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche  verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.4 – Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all’art. 1.
  2. All’art. 1, comma 2 dopo la lettera h) del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 è aggiunta la seguente lettera «i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
  3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «70» è inserito il numero «71».

La scheda tecnica Regole Tecniche Verticali definita “Allegato grafico” in calce ai quattro articoli che compongono il provvedimento entra nel dettaglio tecnico dei criteri progettuali e costruttivi dei locali oggetto del decreto “locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone e luoghi di pertinenza degli stessi”, che vengono classificati in considerazione dell’affollamento massimo e della quota massima in piani dell’edificio (per quanto attiene gli uffici) e in considerazione della tipologia di attività prevalentemente svolta.

Sulla base della precedente classificazione (V4.2 allegato 1) si stabiliscono i profili di rischio (V4.3) e le conseguenti strategie antincendio da adottare nei casi specifici per ogni livello di prestazione, che seguono le misure definite dalle regole tecniche Orizzontali (RTO), integralmente applicabili fermo restando quanto definito dalle soluzioni complementari o sostitutive definite nella regola tecnica verticale, ed elencate al punto 3 del V4.4, in termini di: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio e rilevazione di una situazione di allarme.

Il paragrafo conclusivo (v4.5) definisce i criteri di realizzazione dei vani ascensori a servizio dell’attività che, se non già progettati all’interno di vani scala di tipo protetto o a prova di fumo e vi sia la necessità di compartimentazione orizzontali, devono essere di tipo SB o superiore.

Info: norme tecniche antincendio uffici

 


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