Notifica preliminare, modifiche dal decreto 4 ottobre 2018, n. 113


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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 231 del 04 ottobre 2018 del decreto numero 113, il Governo ha varato una serie di misure urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, che in parte si riflettono anche sulle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e i cui effetti ricadono parzialmente anche sugli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori nei cantieri edili.

In particolare, l’articolo 26 del capo II “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa” va a modificare quanto previsto dall’articolo 99 del titolo IV del testo Unico per la sicurezza, inserendo tra i soggetti destinatari della notifica preliminare anche il Prefetto: “All’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: “nonché al prefetto”.

Per effetto di tale nuova disposizione il testo dell’articolo 99 diventa quindi il seguente letto per intero: “Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII […]”. Si precisa inoltre che l’assenza della notifica preliminare, così come quella di altra documentazione quale ad esempio il documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, comporta la sospensione del titolo all’esecuzione dei lavori e quindi la sospensione degli stessi.

Ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 99 del D.Lgs 81/2008 è obbligatorio redigere e trasmettere la notifica preliminare, completa dei contenuti previsti dall’allegato XII, nei cantieri in cui operi una sola impresa la cui entità presunta di lavoro sia superiore a duecento uomini giorno e in quelli in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

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