Entrano in vigore dal 12 ottobre 2017 le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai soggetti esposti a sostanze cancerogene mutagene e ad agenti biologici pericolosi, come previsto dal comma 4 dell’articolo 8 del Testo Unico Sicurezza e dal decreto di semplificazione e razionalizzazione della trasmissione delle informazioni del Ministero della Salute nr 183/2016 sul funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).
L’obbligo di trasmissione dei dati di esposizione, in carico ai datori di lavoro di aziende pubbliche e private, era già previsto dall’articolo 70 del D.lgs 626/94, tale obbligo è stato quindi successivamente razionalizzato e regolamentato dal decreto attuativo nr 155/2007, che ha disciplinato non soltanto le modalità di trasmissione in formato cartaceo, ma ha inserito in allegato il modello da utilizzare per l’inoltro dei dati (mod. C626/1) in vigore dall’ottobre 2007.
In particolare sono stati istituiti i registri di esposizione obbligatori per i lavoratori che svolgono mansioni che possano esporli ai rischi connessi all’impiego di sostanze cancerogene mutagene e a ad agenti biologici appartenenti al gruppo 3 o 4, dove inserire le informazioni relative alle caratteristiche di pericolo dell’agente, alla frequenza di esposizione, alla durata dell’attività espositiva, per ogni lavoratore identificato con i dati anagrafici.
La trasmissione dei registri è stata introdotta per consentire agli organi di sorveglianza di avere traccia e di mantenere sotto controllo le sostanze pericolose e degli agenti nocivi, presenti sul territorio di loro competenza, attraverso la segnalazione individuale dei singoli lavoratori esposti.
Invio Inail telematico
L’introduzione del SINP ha introdotto tuttavia un adeguamento anche in materia di trasmissione dei dati relativi alle esposizioni dei lavoratori. In proposito si è quindi espressa l’attuale circolare n. 43/2017 dell’INAIL, che ha regolamentato le nuove modalità di trasmissione in formato elettronico dei dati uniformandosi a quanto già previsto per gli altri aspetti riguardanti la trasmissione dei dati elencati nell’allegato 1 del decreto 183/2016 (elenco delle informazioni contenute nel SINP).
In particolare la circolare ha ricordato anche l’obbligo di comunicazione dei dati di esposizione in formato elettronico, per quanto riguarda le informazioni disciplinate dagli articoli 243 e 262, artt. 280 e 282 del D.Lgs 81/2008, la cui mancata trasmissione è sanzionabile.
Dal 12 ottobre è quindi presente direttamente sul portale dell’INAIL il nuovo Registro elettronico, attraverso il quale le aziende già in possesso di posizione di titolarità assicurativa territoriale (PAT), potranno inserire i dati richiesti in formato telematico, i cui contenuti riflettono comunque i dati già presenti nelle precedenti comunicazioni, e aggiornarli ad ogni singola variazione di merito.
L’obbligo dell’inserimento decorre dal 12 ottobre ed è in carico al datore di lavoro o suo delegato, che avranno facoltà di inserire, modificare, aggiornare ed inviare i dati; il medico competente per quanto di sua competenza, avrà possibilità di inserire, aggiornare e consultare i dati, ma non potrà trasmetterli alle autorità di vigilanza.
Le nuove modalità di trasmissione dei dati sostituiscono quindi quelle regolamentate dal Decreto 155/2007 e garantiscono un sistema di monitoraggio delle informazioni da parte degli organismi di vigilanza, più efficace ed immediato, con aggiornamenti tempestivi in considerazione di eventuali mutamenti delle valutazioni di rischio nelle aziende interessate.
Per il primo periodo di avvio, la possibilità di inserire i dati in formato elettronico è riservata alle aziende titolari di PAT, per le altre aziende comunque tenute all’invio dei dati di esposizione, è stato istituito un modello apposito da scaricare, compilare, disponibile alla sezione “Moduli e modelli – Ricerca e Tecnologia”, e da trasmettere a mezzo Pec all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente.
La circolare INAIL rende noto anche che i dati trasmessi con le vecchie modalità, già inviati prima dell’entrata in vigore delle recenti disposizioni, ma comunque successivamente all’introduzione del SINP, saranno trasferiti nel sistema da parte dell’Istituto Assicurativo stesso e quindi resi disponibili per la consultazione entro la fine di marzo del 2018.