Dispositivi di Protezione Individuale, in vigore il nuovo decreto


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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 59 dell’11 marzo 2019 del Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio entrano in vigore immediatamente (dal giorno successivo alla pubblicazione) le disposizioni per i produttori e i distributori dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Il precedente quadro normativo italiano, rivisitato in seguito all’entrata in vigore del nuovo provvedimento, era disciplinato dal decreto legislativo n. 10 del 1997 in “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale”.  A livello comunitario era in precedenza rappresentato dalla direttiva comunitaria 89/686/CEE, recepita in Italia dal D.Lgs 475/1992, ora sostituita dal Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento Dpi).

Prima di riassumere le novità introdotte è opportuno richiamare il campo di applicazione del decreto, che, come definito dall’articolo 74 del D.Lgs 81/2008, in relazione a quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento Dpi, si riferisce a “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

I dispositivi di protezione individuale sono classificati in tre categorie: alla prima categoria appartengono i dispostivi semplici destinati alla protezione da rischi minimi, alla terza categoria i dispositivi complessi destinati a proteggere da rischi gravi e potenzialmente letali, e alla seconda categoria tutti gli altri.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Tutti i Dpi devono rispondere a determinati requisiti per poter essere immessi sul mercato e sono oggetto della dichiarazione di conformità CE prevista dall’articolo 15 del Regolamento Dpi e alle procedure di verifica preventiva previste dall’articolo 19.

Novità

Le principali modifiche introdotte dalla recente revisione, si concentrano sulle verifiche preventive all’immissione sul mercato, e definiscono le sanzioni applicabili a produttori e distributori in caso di mancato rispetto della rispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.

In particolare si considerano conformi ai requisiti essenziali i Dpi marcati CE “per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in  grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento Dpi, nonché, relativamente ai Dpi di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento Dpi.”

Le sanzioni previste per i produttori che non rispettino le procedure di immissione sul mercato e le verifiche preventive, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento, possono arrivare fino a 150 mila euro per i Dpi di terza categoria, fino a 60 mila euro per quelli di seconda categoria e fino a 30 mila euro per quelli di prima.

Inoltre, i distributori che non rispettino l’obbligo di verificare preventivamente la conformità di un Dispositivo di Protezione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del Regolamento, acquistato da un fornitore terzo, rischiano sanzioni fino a 60 mila euro per i Dpi di terza categoria, fino a 12 mila euro per quelli di seconda categoria e fino a 6 mila euro per quelli di prima.

Previste inoltre sanzioni anche per chiunque promuova la vendita di Dpi non conformi (fino a 6.000 euro), e per chi appone sui Dpi scritte che possano indurre in errore l’utilizzatore (da 1.000 a 6.000 euro).

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