Entrano in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nr 37 del 13 febbraio 2019 del decreto del 22 gennaio 2019, le nuove disposizioni in materia di posizionamento della segnaletica stradale, che vanno ad abrogare quelle precedentemente vigenti contenute nel decreto interministeriale del 04 marzo 2013 (GU nr 67 del 20 marzo 2013).
Le nuove disposizioni riguardano, in un concetto più ampio, anche le modalità e i criteri da adottare dagli operatori stradali impegnati nelle attività di cui all’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012, relative alle operazioni di segnalamento temporaneo in occasione di manutenzioni programmate o di eventi incidentali estemporanei.
La pubblicazione del decreto recepisce quanto previsto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dal Testo Unico per la Sicurezza, che in particolare con l’articolo 161 comma 2 bis, demanda al Ministero del Lavoro, della Salute e dei Trasporti, l’emissione delle specifiche disposizioni per le attività oggetto del provvedimento.
Nel dettaglio le disposizioni operative sono contenute nell’allegato 1 al provvedimento di legge “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” che si interessa dei seguenti aspetti: composizione delle squadre di intervento, gestione operativa degli interventi, segnalazione ai veicoli mediante posizionamento fisso o mobile, regolamentazione degli spostamenti a piedi e su veicoli operativi, modalità di gestione delle situazioni di emergenza.
I diversi aspetti di cui sopra vengono approfonditi nel dettaglio delle singole operazioni specifiche applicabili ad ognuno di essi, in relazione alle condizioni di lavoro determinate dalla presenza di particolari opere architettoniche quali curve, gallerie, viadotti e ponti, dalla viabilità della strada oggetto dell’intervento, dalle condizioni del traffico e da quelle atmosferiche.
In aggiunta ai Dispositivi di Protezione Individuali previsti dal decreto 81 /2008 al titolo III, che devono essere individuati e forniti dal datore di Lavoro, è indispensabile che gli addetti stradali indossino adeguati indumenti ad alta visibilità, rispondenti alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471.
L’allegato 2 tratta invece della formazione e dell’addestramento specifico per gli addetti al posizionamento della segnaletica. I percorsi formativi, differenziati per categoria di strada, possono essere erogati esclusivamente da soggetti di comprovata esperienza nel settore della sicurezza stradale e devono avere durata e contenuti che dipendono dalla mansione del destinatario, da un minimo di 8 ore per i lavoratori e di 12 per i preposti.
la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del D.Lgs 81/2008, in collaborazione con INAIL e con i soggetti responsabili del controllo della circolazione stradale, dovrà elaborare i criteri e le modalità per la raccolta e l’analisi dei dati sugli infortuni derivanti dalle operazioni oggetto del provvedimento.