È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea del 31 marzo 2016, il nuovo regolamento sui Dispositivi di Protezione Individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, tra le prime a essere formulata secondo il nuovo approccio, in materia di prescrizioni di conformità di dispositivi di protezione individuale quali ad esempio calzature di sicurezza, occhiali protettivi, maschere e respiratori, indumenti.
Il nuovo regolamento conferma buona parte della precedente direttiva, introducendo tuttavia alcune significative novità di immediato recepimento, che adeguano il provvedimento al nuovo quadro giuridico internazionale.
Oggetto del regolamento è la definizione di “requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori” oltre che di “norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione“.
Una iniziale importante novità riguarda i Dispositivi di Protezione progettati appositamente per venire incontro a esigenze individuali, che vengono definiti inquadrandoli giuridicamente e stabilendone le linee guida per la valutazione della conformità.
Il campo di applicazione, come definito nell’articolo 2, comprende tutti i DPI progettati e fabbricati per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, ivi compresi i componenti intercambiabili e i sistemi di ancoraggio.
Restano esclusi dal campo di applicazione i dispositivi in uso alle forze armate e quelli per autodifesa, quelli per uso privato destinati a proteggere l’utilizzatore da condizioni atmosferiche non estreme, quelli in uso su navi e aerei e quelli destinati a proteggere testa, viso e occhi per conducenti e passeggeri di ciclomotori.
Viene definitivamente e ufficialmente introdotto il termine di categoria fino a oggi utilizzato nelle linee guida; le tre categorie di DPI classificano i vari dispositivi in considerazione della natura e della pericolosità del rischio da cui devono proteggere (come elencati nell’allegato 1 del Regolamento); sono stati introdotti nuovi rischi nella categoria III, quella che comprende dispositivi progettati per proteggere dai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili ed è stata introdotta la possibilità, da parte del fabbricante, di modificare la categoria di appartenenza di un dispositivo mediante un atto formale dedicato al prodotto specifico, che snellirà le procedure burocratiche di adeguamento dell’intero Regolamento.
In linea con il quadro giuridico internazionale sono state ratificate formalmente le definizioni e gli obblighi ascrivibili rispettivamente a Fabbricante, Mandatario, Importatore e Distributore (articolo 3) e sono stati introdotti nuovi criteri più stringenti sia per l’identificazione degli organismi che si occupano di effettuare le ispezioni sulla conformità di prodotto sia per il rilascio delle autorizzazioni all’immissione sul mercato.
La messa a disposizione dei DPI dovrà essere accompagnata dalla Certificazione di Conformità per ogni singolo dispositivo, a tale proposito sarà possibile ricorrere a una procedura per produrre una dichiarazione di conformità semplificata, rivolta a garantire che il prodotto mantenga inalterato il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza definiti nell’allegato 2 del nuovo provvedimento; rimasti sostanzialmente inalterati rispetto ai precedenti, salvo alcune modifiche relative a vibrazioni, rumore e radiazioni non ionizzanti.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 21 aprile 2016, anche se per gli articoli dal 20 al 36 e dell’articolo 44, quindi tutto il Capo V “notifica degli organismi di valutazione della conformità“, vi sarà una proroga al 21 ottobre 2016, mentre gli Stati Membri aderenti avranno tempo per trasmettere al Consiglio la natura delle Sanzioni previste per il mancato rispetto delle prescrizioni, fino al 21 marzo 2018 (articolo 45, comma1).
Info: Regolamento 2016/245
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