Dal 12 ottobre 2017 decorre l’obbligo, ai sensi di quanto previsto dall’art, 3 comma 3 bis del Decreto legge 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modifiche dal decreto legge nr 19 del 27 febbraio 2017, e in conseguenza di quanto disciplinato dal comma 1-bis, dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, di inviare la comunicazione a Inail per fini statistici e informativi dell’infortunio sul lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Inail ha pubblicato il 12 ottobre la circolare n.42 con la quale ha fornito le prime indicazioni operative necessarie per rispettare la nuova norma. Norma che interessa tutti i datori di lavoro “compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private”.
Comunicazione Sinp Inail 2017
La comunicazione può essere effettuata solo mediante procedura telematica, (salvo gravi impedimenti di tipo tecnico), accedendo al portale INAIL e quindi al nuovo servizio messo recentemente a disposizione degli utenti “Comunicazione di Infortunio”, rinnovato rispetto alla versione precedente, che consentirà l’invio indirettamente anche al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), a fini statistici e informativi.
Il nuovo servizio consente di accedere direttamente alla propria categoria merceologica attraverso un menù a tendina intuitivo e razionale, che limita il numero di inserimenti di dati non corretti e semplifica l’utilizzo da parte delle aziende che dovranno ora selezionare il proprio profilo di appartenenza individuandolo tra le cinque categorie proposte:
- datori di lavoro di aziende che operano nel settore industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni;
- datori di lavoro di aziende per conto dello Stato;
- datori di lavoro del settore navigazione marittima,
- datori di lavoro del settore agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
In caso di difficoltà tecniche sarà comunque ancora possibile scaricare il modello per l’invio a mezzo PEC, seguendo il percorso “Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione d’infortunio”, da inoltrare alla sede INAIL di competenza territoriale individuata in considerazione del domicilio dell’infortunato, allegando documentazione attestante la causa dell’errore per il quale non è stato possibile effettuare l’invio tramite sistema.
Esenzioni obbligo
Sono esentati dall’obbligo di invio delle comunicazioni di infortunio i titolari di posizioni territoriali aperte presso le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo forestale dello Stato, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e la Polizia penitenziaria, che potranno avvalersi della facoltà di invio dei dati in formato aggregato.
Per quanto riguarda gli infortuni superiori a tre giorni, la denuncia come disciplinata dal decreto n.151 del 14 settembre 2015, in coerenza con quanto già previsto dall’articolo 53 del Decreto del Presidente nr 1124 del 1965, assolve anche l’obbligo di invio dati a fini statistici ed informativi.
Il lavoratore vittima di infortunio è tenuto a comunicare al datore di lavoro, gli estremi del numero di identificazione del certificato medico, che già attestano i giorni di prognosi; se non si è in possesso del numero identificativo, occorrerà effettuare la trasmissione del certificato in modalità cartacea.
Sanzioni
Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che non ottemperano alla comunicazione prevista dall’articolo 18 del Testo Unico: per il mancato invio della comunicazione di infortunio di un giorno sono previste sanzioni amministrative da 548 euro e 1.972 euro; per il mancato invio della comunicazione di infortunio superiore ai tre giorni sono previste sanzioni da 1.096 a 4.932 euro.