Ponteggi e sicurezza sul lavoro


Il Decreto legislativo 81/08 fornisce delle indicazioni dettagliate per garantire la sicurezza dei lavoratori anche in luoghi di lavoro temporanei come i cantieri. In particolare, la legge definisce le caratteristiche e le procedure che devono essere eseguite dalla fase di scelta del ponteggio a quella di montaggio e smontaggio.

I ponteggi rappresentano di per sé un dispositivo di protezione collettiva, utile ma anche necessaria ai lavoratori, che devono operare lungo le pareti di una costruzione in tutta sicurezza. Infatti queste strutture sono pensate anche in funzione di protezione dal rischio cadute.

Cosa deve fare il datore di lavoro per garantire la sicurezza dei ponteggi?

Gli obblighi del datore di lavoro in base a quanto stabilito dal Dlgs 81/08 sono i seguenti:

  • utilizzo di ponteggi che provengono da costruttori muniti di autorizzazione del Ministero del lavoro;
  • i ponteggi devono riportare il marchio del fabbricante e devono avere l’attestazione UNI EN 128140 e UNI EN 12811;
  • il datore di lavoro deve richiedere il Pi.M.U.S., cioè un documento che contiene il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio utile al fine di organizzare le misure di sicurezza da attuare durante il lavoro;
  • Solo i lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata possono provvedere al montaggio e smontaggio dei ponteggi;
  • la manutenzione e gestione dei ponteggi deve essere affidata al Responsabile del cantiere, che ha il compito di monitorare lo stato di usura e funzionalità dei materiali.

Il datore di lavoro ha, infine, l’obbligo di controllare il corretto uso dei ponteggi da parte dei lavoratori per garantire la loro sicurezza.

 


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