Prevenzione incendi scuole, prescrizioni attuazione misure


edilizia-scolasticaÈ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 121 del 25 maggio 2016, il decreto contenente le linee attuative per le scadenze specifiche e differenziate riguardanti le prescrizioni in materia di edilizia scolastica con gli adeguamenti per le misure antincendio, come definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

Il provvedimento, dal titolo  Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica viene applicato alle strutture scolastiche, già esistenti alla data dell’entrata in vigore del decreto, che dovranno rispettare le tempistiche declinate in considerazione della data di edificazione o di ristrutturazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e, in ogni caso, adeguandosi alle seguenti scadenze:

  1. Tutti gli edifici scolastici devono adeguarsi entro tre mesi dall’emissione del decreto, rispettivamente ai punti del provvedimento del 1992:
  • punto 7.0: adeguamento degli impianti elettrici a norma conformemente al D.Lgs 186/68 con particolare riferimento alla messa a norma degli interruttori generali di stacco, che devono essere azionabili a distanza e posizionati in luogo facilmente raggiungibile;
  • punto 8.0: adeguamento dei sistemi di allarme antincendio adottando un sistema, se già non presente, che abbia le caratteristiche adeguate a segnalare una situazione di potenziale pericolo a tutti gli occupanti e posizionato in locale costantemente presidiato per poter essere attivato tempestivamente;
  • punto 9.2: adeguamento della rete dei presidi antincendio, ed in particolare degli estintori mobili almeno due per piano ed uno ogni 200 mq di superficie;
  • punto 10: adeguamento della segnaletica di sicurezza “espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524”;
  • punto 12: adeguamento alle norme di esercizio tra le quali la tenuta del registro antincendio, la predisposizione del Piano di Emergenza, i controlli periodici delle vie di fuga e delle uscite di emergenza, la logistica degli spazi e degli archivi.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto:

“1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre  1975, attuano le misure di cui ai  punti:  2.4-3.1-5(5.5  larghezza  totale riferita  al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

2) le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18  dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell’interno  del  26  agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste”.

Una volta terminati i lavori di adeguamento, e comunque entro fine anno, i soggetti coinvolti avranno l’obbligo di presentare il documento di segnalazione di inizio attività (SCIA) come definito nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011. Qualora le attività di adeguamento sopra definite siano già state intraprese al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto ed approvate dai Vigili del Fuoco, i soggetti interessati avranno comunque l’obbligo di presentare la SCIA, ne sono invece esentati gli edifici scolastici esistenti già in possesso di un Certificato Prevenzione Incendi rilasciato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Info: Decreto 12 maggio 2016 GU 25 maggio 2016

 


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