Adeguamento antincendio alberghi più di 25 posti letto, proroga per la Scia


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La Legge di bilancio del 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) con la lettera i) del comma 1122 dell’articolo 1, dispone una proroga al 30 giugno 2019 per l’adeguamento delle attività di messa in regola delle misure antincendio, e quindi per la presentazione della pratica di conformità di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso i Vigili del Fuoco, rivolta alle attività turistico alberghiere con più di 25 posti letto.

Scia parziale

La proroga per l’adeguamento antincendio alberghi è concessa a condizione che entro e non oltre il 01 dicembre 2018, venga presentata una Scia parziale, e si applica alle attività alberghiere rispondenti ai requisiti di ricettività sopra definiti, esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994 recante la “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere” e in possesso dei requisiti necessari per poter essere ammesse al programma straordinario di adeguamento alle misure antincendio, definiti all’interno del decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2012 “Piano straordinario biennale […] concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto”.

La proroga viene concessa alle strutture che rientrino nei criteri del piano straordinario a condizione che presentino entro il 01 dicembre 2018 la Scia parziale di cui sopra, al comando di competenza dei vigili del fuoco, con la quale si certifichi il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni disposte dal citato comma 1122: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, vie d’uscita ad uso promiscuo.

In seguito a numerose richieste di chiarimenti pervenute alla direzione centrale dei Vigili del Fuoco, la stessa direzione ha emesso una nota di precisazioni disponibile per intero sul portale dei vigili del fuoco (Nota prot. n. 16419 del 28 novembre 2018).

La richiesta di chiarimenti è relativa al fatto che alcuni esercizi alberghieri e turistici possano essere momentaneamente non operativi in osservanza del periodo di chiusura stagionale, piuttosto che possano avere temporaneamente ridotto la capacità ricettiva al di sotto dei 25 posti letto, sempre per esigenze di rinnovo o di stagionalità. Si chiede quindi se l’obbligo di rispettare la scadenza prevista del 01 dicembre, per la presentazione della Scia parziale, sia applicabile anche a queste strutture, pena la decadenza della facoltà di avvalersi della proroga al 30 giugno 2019 per il completamento delle attività.

La direzione centrale, acquisito anche il parere dell’Ufficio Affari legislativi e parlamentari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ritiene che in allineamento a quanto previsto dagli orientamenti predisposti dal Piano di adeguamento approvato nel 2012, le realtà temporaneamente fuori esercizio o con una ricettività ridotta rispetto alla capienza abituale di piena stagione, possano presentare la Scia parziale anche in ritardo rispetto alla data del 01 dicembre 2018, senza che venga meno la concessione della proroga al 30 giugno 2019, a condizione che si presenti a corredo della pratica Scia anche una dichiarazione da cui risulti evidente il motivo della momentanea non applicabilità piena dei requisiti di legge previsti.

Info: nota VVF 16419 28 novembre 2018

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