Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza


RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in base all’art. 47, comma 2 del Dlgs. 81/2008), deve essere eletto in qualsiasi azienda e, solitamente, nelle attività in cui sono presenti fino a 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori al loro interno ovvero, in base all’art. 48, individuato per più aziende nell’ambito territoriale  (RLST).

Nelle aziende con più di 15 lavoratori RLS è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda. In mancanza di tali rappresentanze, la nomina (o elezione o designazione) è effettuata all’interno dei lavoratori in azienda. Qualora non si proceda alla elezione o designazione e salvo diversi accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le funzioni di RLS sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Di norma, il numero minimo degli RLS é di 1 per le organizzazioni sino a 200 lavoratori, 3 per aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori, 6 per aziende o unità produttive oltre i 1.000 dipendenti.

Tra i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vi sono:

  • Contribuire alla valutazione dei rischi, con il Servizio Protezione e Prevenzione, per individuare, programmare, attuare e monitorare misure preventive in azienda;
  • Collaborare nella designazione dell’RSPP, del medico competente e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • Cooperare nell’organizzazione della formazione sulla sicurezza sul lavoro;
  • Ricevere le informazioni e la documentazione su valutazione dei rischi e misure preventive, sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione, ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali;
  • Accogliere informazioni da parte dei servizi di vigilanza;
  • Fruire di una formazione adeguata, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • Essere interpellato in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • Partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • Segnalare al responsabile dell’azienda rischi individuati e proporre relative attività di prevenzione;
  • Ricorrere alle autorità competenti in caso di adozione di mezzi o misure di prevenzione e protezione inadeguati da parte del datore di lavoro o dei dirigenti.

Se vuoi maggiori informazioni o richiedere un preventivo per il corso online per RLS.

 


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