La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è tra gli obblighi non derogabili del Datore di Lavoro. L’obbligo è sancito dall’Art.17 comma 1 lettera a) e in dettaglio dall’Art. 28 del D.Lgs 81/08 che riporta Cit. “Oggetto della valutazione dei rischi: La valutazione di cui (…), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori“.
Il documento, per sua natura, non è statico ma, al contrario, necessita di continui interventi volti a migliorare le condizioni lavorative e soprattutto a ridurre i rischi presenti nei luoghi di lavoro e nelle attrezzature utilizzate.
Il Datore di lavoro deve editare il documento di valutazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, ove richiesto dall’Art.41, il medico competente. Il DVR deve, inoltre, essere custodito nel luogo di lavoro a cui fa riferimento e sempre disponibile alla visione dalle autorità competenti in caso di controllo ispettivo.
Il Documento di Valutazione Rischi è obbligatorio per tutte le attività, anche a conduzione famigliare, dove esista uno stato di dipendenza lavorativa.
Tutto626 propone la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi effettuata
da RSPP di alta profilazione, per info visitare questa pagina:
www.tutto626.it/documento-valutazione-rischi