Entreranno in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 05 novembre 2018, le nuove disposizioni in materia di progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, che abrogano le precedenti misure stabilite con il decreto del Ministro dell’Interno del 31 agosto 2006 e sono contenute nel provvedimento del 23 ottobre 2018 recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”.
La norma disciplina le misure di progettazione e di gestione per gli impianti di distribuzione di idrogeno, sia per quelli di nuova realizzazione che per quelli già in funzione, in realtà per questi ultimi solo in caso di modifiche.
In linea generale, come tuttavia già disposto in precedenza, i distributori di idrogeno non possono sorgere in aree urbane antropizzate o dove sia previsto un piano di sviluppo abitativo che comporti nuovi insediamenti civili o industriali. Esiste inoltre il divieto di costruzione anche per le aree verdi, con deroghe che riguardano gli impianti più piccoli, alimentati da condotta, con capacità di accumulo inferiore a 500 Nm³ di gas.
Distributori
I distributori di idrogeno possono essere alimentati da bombolai o da condotta, collegata a un impianto di produzione, che può essere a sua volta costituito da un generatore di lavorazione di gas naturale o altro idrocarburo o da impianti di decomposizione di acqua per elettrolisi. In entrambi i casi i siti di produzione devono essere realizzati in conformità alle normative internazionali che definiscono i requisiti di sicurezza e conformità (rispettivamente le norme ISO 16110-1 e ISO 22734-1).
Il rispetto delle misure esecutive contenute nel provvedimento è in capo al gestore della stazione di rifornimento che è responsabile dell’esercizio dell’impianto, a cui possono essere assegnate anche le supervisioni e l’organizzazione delle operazioni di manutenzione e dei controlli periodici sulla funzionalità dei dispositivi di sicurezza e di emergenza. Tale soggetto può coincidere o meno con il titolare dell’attività che è invece la persona titolare dell’autorizzazione amministrativa prevista per l’esercizio dell’impianto.
L’allegato 1 al provvedimento, che costituisce il cuore delle disposizioni tecniche, entra nel dettaglio delle caratteristiche di progettazione e di manutenzione e controllo di tutte le parti ritenute maggiormente a rischio, che devono essere realizzate e verificate periodicamente sotto la supervisione del titolare o del gestore se ne ha ricevuto delega.
Gli elementi costitutivi che rappresentano lo scheletro funzionale del distributore, e che sono oggetto delle misure del provvedimento, sono: gli impianti di produzione di idrogeno o i carri bombolai se presenti, la cabina di riduzione della pressione del gas (se la produzione viene effettuata mediante lavorazione di gas o idrocarburi), i compressori, le unità di stoccaggio, gli elementi di erogazione i raccordi e le connessioni tra elementi pericolosi per il trasferimento dell’idrogeno.
L’area di ubicazione deve essere opportunamente recintata e inaccessibile, indicata da opportuna segnaletica di sicurezza e da cartellonistica mantenuta sempre in buono stato e ben visibile che illustri lo schema di flusso dell’impianto con l’indicazione delle valvole, in modo da renderle facilmente individuabili.