Regola tecnica antincendi per le attività commerciali


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Il decreto del Ministero dell’Interno del 03 agosto 2015 ha definito il quadro generale delle Regole Tecniche Orizzontali come previsto dal decreto di riassetto del corpo nazionale dei Vigili del fuoco nr 139 dell’9 marzo 2006.
Le norme tecniche orizzontali (RTO) costituiscono l’insieme delle misure e delle strategie antincendio rivolte al conseguimento dei seguenti obiettivi e si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del nuovo regolamento di prevenzione incendi (decreto del Presidente della Repubblica nr 151 del 1° agosto 2011).

Gli interventi e le misure previste dalle RTO sono rivolti a garantire la prevenzione di un incendio, limitando la possibilità che questo possa innescarsi, a tutelare la sicurezza di persone e cose nel momento in cui l’episodio si dovesse verificare, a compartimentale l’incendio per evitarne la propagazione e a garantire lo spazio e la possibilità di rapido intervento alle squadre di soccorso. Il provvedimento quadro del 2015 definisce quindi la possibilità di sviluppare specifiche e più dettagliate norme tecniche di prevenzione incendio, applicabili a particolari settori commerciali, che saranno oggetto di opportuni decreti integrativi e che riporteranno quelle che vengono definite le Regole Tecniche Verticali (RTV).

Con la recente pubblicazione del decreto del 23 novembre 2018 in Gazzetta Ufficiale nr 281 del 03 dicembre 2018 sono state quindi, in recepimento di quanto sopra disposto, emesse le misure tecniche di prevenzione incendi (RTV) per le attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

Le RTV per gli esercizi commerciali entrano in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sono contenute nell’allegato in formato grafico del provvedimento del 23 novembre, che ne costituisce parte integrante.

Come specificato dal comma 2 dall’articolo 2, le RTV si possono applicare alle attività di commerciali con superficie superiore a 400 mq in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010.

Le aree dell’esercizio commerciale vengono classificate in relazione alla destinazione funzionale, alla superficie utile e alla quota in piani. In conseguenza di questa prima classificazione vengono suddivise le divere zone in aree accessibili al pubblico, aree accessibili al personale addetto, spazi aperti e chiusi destinati al carico scarico, magazzini, depositi e locali tecnici.

Per ognuna di queste tipologie di aree vengono quindi definite le specifiche misure di reazione e resistenza al fuoco, di contenimento, di esodo e di rilevazione di situazioni di emergenza.

In proposito le RTV precisano che negli esercizi commerciali oggetto della presente legge, è obbligatoria l’adozione di una sirena che segnali al pubblico e al personale addetto l’allarme incendio e che deve essere percepibile in qualsiasi zona dell’edificio, sia al chiuso che all’aperto, mentre l’adozione di impianti di rilevazione fumi è obbligatoria solo per le aree comuni accessibili al pubblico.

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