In tema di rischio: quando il Datore di Lavoro non è responsabile


Il datore di lavoro non ha alcuna responsabilità in caso di infortunio di un proprio dipendente legato a rischi occasionali e non all’attività lavorativa svolta.

E’ quanto stabilito dalla sentenza 39491 del 24 settembre 2013 della Corte di Cassazione che assolve un titolare di un’impresa di pulizie accusato di essere responsabile dell’incidente di un lavoratore avvenuto in prossimità di un cancello di ferro posizionato in un piazzale di un mercato di proprietà del Comune.

La sentenza evidenzia che il cancello era privo del perno di fine corsa e dunque potenzialmente pericoloso e la sua messa in sicurezza era obbligo dell’amministrazione comunale e non del datore di lavoro. Il rischio legato al suo malfunzionamento non può considerarsi dunque un rischio specifico legato all’attività lavorativa, tipologia di rischio contro il quale sono stabilite precise regole e precauzioni da adottare in base ad una determinata competenza settoriale.

In questo caso quindi la messa in sicurezza spettava agli addetti alla manutenzione e alla custodia del mercato e non al titolare dell’impresa di pulizia, che non poteva e doveva occuparsi del quotidiano controllo della funzionalità della barriera.

La sentenza non manca di menzionare quanto stabilito dalla normativa relativa agli obblighi del datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Il decreto legislativo n. 81 del 2008, noto anche come Testo Unico sulla sicurezza, prescrive infatti che il datore debba garantire il suo dipendente solo dai rischi connessi all’attività da svolgere sul luogo di lavoro.

Nel caso specifico, secondo la Cassazione, il datore di lavoro non ha violato neppure l’articolo 374 del Dpr 547/1955 che prevede che gli edifici, le opere destinate ad ambienti di lavoro e in generale gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili e gli strumenti debbano essere costruiti e mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.

La sicurezza del cancello in questione non rientrava nell’elenco delle opere e delle attrezzature sotto la diretta responsabilità del titolare dell’impresa di pulizia.

 


numero di telefono 069968849
069968846

    Contattaci

    Compila il modulo sottostante per avere ulteriori informazioni.

    logo Tutto626 colore bianco

    Leggi l'informativa sulla privacy: Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03

    Acconsento al trattamento dei dati personali


    Hai bisogno di aiuto?