Il Ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Requisiti Minimi e Formazione


Fra gli addetti alla sicurezza sul lavoro che non posso mancare in un qualsiasi ufficio o ambiente lavorativo che sia, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08, c’è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o, più semplicemente, RSPP, figura le cui mansioni possono essere ricoperte, nei casi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza stesso, dal datore di lavoro in persona.

L’RSPP è inquadrato dalla legge come una persona nominata dal datore di lavoro, salvo che non sia egli stesso, in possesso di capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del decreto stesso, egli dovrà, inoltre, rispondere all’imprenditore e coordianrsi con esso su tutto ciò che riguarda il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, inteso come la serie di misure da adottare a ciò che la tutela e la salute dei lavoratori e di tutte le persone che gravitano, a vario titolo, sull’ambiente lavorativo sia sempre garantita.

L’art. 34 definisce il criterio per il quale tale ruolo possa essere ricoperto dal datore di lavoro, fondamentalmente la discriminante è il numero di dipendenti nelle varie categorie merceologiche:

  • Imprese artigiane e fabbriche che abbiano meno di 30 dipendenti;
  • imprese ittiche che non superino i 20 impiegati;
  • aziende zootecniche o agricole fino a10 dipendenti;
  • tutte le altre abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

Come detto l’RSPP incaricato deve essere in possesso di requisiti minimi di competenza che facciano da garanti sulla sua nomina affinchè un ruolo così importante non venga affidato a chiunque, è da tenere in considerazione che i requisiti minimi richiesti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 sono definiti in maniera proporzionale ai rischi di cui alla precedente valutazione, ed eventuale accertamento, degli stessi nell’ambiente lavorativo presso il quale andrà a svolgere i suoi compiti, a prescindere da quanto verificato in fase di valutazione del rischio in azienda egli, comunque, non potrà essere mancante di titolo di scuola secondaria superiore e dell’attestazione di un corso di formazione per RSPP, stesso discorsoqualora l’addetto fosse l’imprenditore, egli dovrà essere in possesso di attestato, valido a tutti gli usi di legge, di un corso RSPP per datore di lavoro.

Per quanto riguarda i compiti che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere essi sono definiti dall’art. 33, fra questi, primo fra tutti, c’è l’individuazione dei fattori di rischio, attività sorella della valutazione dei rischi in azienda da svolgere insieme al datore di lavoro e di cui va redatto il relativo docuemnto da esibire a ogni richiesta degli organi di controllo incaricati.

Le altre attività sono direttamente collegate a questa prima, infatti, una volta valutati e accertati rischi, egli dovrà progettare e adottare le relative misure di sicurezza atte a ridurre detti rischi nonchè a prevenirne di nuovi e poi monitorare costantemente che tali misure si rivelino efficaci, qualora ciò non avvenisse dovrà lavorare per pensarne di nuove e più efficaci.

 


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