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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la lettera circolare numero 2 del 14 gennaio 2019 rivolta a fornire le prime indicazioni sulle corrette modalità applicative rispetto a quanto previsto dal comma 445 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, in materia di sanzioni sulla sicurezza sul lavoro.

Sanzioni 81/08 aggiornate

La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama quanto disposto dalle lettere d) ed f) del citato comma 445 che prevedono l’introduzione di maggiorazioni su alcune sanzioni già precedentemente in vigore e in particolare vengono aumentate:

  1. del 20% tutti gli importi previsti dalle violazioni sul lavoro nero come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (convertito in legge n. 73/2002);
  2. del 20% tutti gli importi per le sanzioni relative alle violazioni disciplinate dall’articolo 18 del decreto-legge numero 276 del 2003, in materia di mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla somministrazione e dall’intermediazione di lavoro;
  3. del 20% tutti gli importi per le sanzioni relative al mancato rispetto degli obblighi sulle procedure di distacco dei lavoratori all’estero come disciplinati dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 136/2016;
  4. Del 20% tutti gli importi derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero, come disciplinati dai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003;
  5. Del 10% tutte le sanzioni previste dal Testo Unico per la Sicurezza (Decreto legislativo 81/2008).

È inoltre previsto che, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di futura emissione, possano essere individuate ulteriori violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale che subiranno aumenti del 20%.

Restano comunque valide le maggiorazioni previste in caso di reiterazione della stessa violazione nell’arco degli ultimi tre anni, che prevedono che la sanzione sia raddoppiata, e quelle applicate per accertamenti che coinvolgano lavoratori stranieri irregolari o minori non in attività lavorativa (aumento del 20%).

Infine, l’introduzione di tali maggiorazioni va ad integrarsi con quelle già in precedenza stabilite da ulteriori provvedimenti di legge di contrasto alle forme di lavoro irregolare, in particolare quelle del 30% per le sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002, quelle già aumentate dall’articolo 14 del decreto-legge 145/2013 e quelle previste dall’articolo 14 del D.Lgs 81/2008 ai commi 4 lettera c), e 5 lettera b).

I proventi derivanti dalle maggiorazioni di recente introduzione, con un tetto massimo di 15 milioni di Euro, saranno destinati alla copertura delle spese per il rafforzamento delle attività di vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro, tramite l’incremento dell’apposito fondo presso il Ministero del Lavoro.

In proposito sono già state avviate le procedure per l’istituzione di un nuovo codice tributario, da utilizzarsi in sede di versamento delle sanzioni, che destinerà automaticamente le sole maggiorazioni a tale fondo. Nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque essere versate e trovare applicazione utilizzando gli attuali codici già in vigore.

Quindi a titolo esemplificativo, nel caso di un adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in “nero” che prevede ora una sanzione di 1.800 Euro complessivi, 300 € di questa somma (derivanti dalle maggiorazioni) andranno versati utilizzando lo specifico codice tributo di prossima istituzione, e il rimante saldo utilizzando i codici tributo già in vigore.

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