Nuovo interpello applicazione normativa Seveso III


Seveso III. Facendo seguito alla pubblicazione avvenuta lo scorso 10 maggio 2016, in merito alle risposte su alcuni interpelli presentati alla Commissione per il Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015, sono state rese note ulteriori delucidazioni relative a quattro nuove domande, disponibili direttamente sul portale dedicato del Ministero dell’Ambiente; di seguito si riassumono i contenuti dei quesiti e delle relative risposte.

Quesito n. 5/2016: individuazione della tariffa da applicare alla prima visita ispettiva svolta ai sensi del D.lgs. 105/2015. Conformemente a quanto previsto dall’allegato I del D.Lgs 105/2015, i gestori di uno stabilimento in cui siano detenute sostanze pericolose, sono tenuti a versare delle tariffe in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali. I criteri per determinare gli importi di tali tariffe sono individuati al punto 3 che identifica cinque categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell’attività svolta e all’appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Successivamente le tariffe sono definite in base al criterio che si tratti di una prima verifica ispettiva piuttosto che di una successiva verifica. I nuovi criteri introdotti dall’allegato H, anche se non modificano in modo significativo i contenuti delle verifiche rispetto a quanto già in vigore nel d.Lgs 334/99, giustificano il rinnovamento delle tariffe in relazione soprattutto alle tempistiche necessarie per condurre le ispezioni. Alla luce di tali considerazioni viene chiesta conferma rispetto al fatto che per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.

Risposta: La risposta indica che per “prima verifica ispettiva” si intende la prima ispezione effettuata ai sensi del nuovo D.lgs. 105/2015 e che quindi le tariffe corrispondenti a tale tipologia di ispezione, si devono applicare anche nel caso di una precedente ispezione condotta con le modalità e le procedure in vigore dal 1999 ed anche nel caso in cui venga condotta un’ispezione straordinaria con l’applicazione dei nuovi criteri.

Quesito n. 10/2016: procedura per la valutazione del Rapporto di Sicurezza (art.17 D.lgs. 105/2015). Il Comitato Tecnico Regionale (CTR), conformemente a quanto definito nell’art 17 del D.lgs. 105/15 avvia le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza. Per gli stabilimenti di nuova costituzione tale procedura deve essere avviata al ricevimento del rapporto di sicurezza. In tutti i casi diversi dalla nuova costituzione, o in assenza delle modifiche individuate dall’art 18, il CTR avvia l’istruttoria ricevuto il rapporto di sicurezza, e non all’atto stesso del ricevimento. La domanda è quindi rivolta a fare maggiore chiarezza sulla tempistica con la quale il CTR deve avviare l’istruttoria, nel caso di nuovo impianto o di impianti già esistenti.

Risposta: La risposta sancisce, presentando una serie di esempi, che per l’esame dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti già esistenti il CTR debba sviluppare un programma che preveda le tempistiche per l’attivazione dell’Istruttoria quinquennale, avviando contestualmente gli adempimenti necessari e correlati “tenendo conto, in ogni caso, delle risorse umane disponibili e delle priorità individuate da parte dei componenti e delle Amministrazioni da essi rappresentate”.

Quesito n. 11/2016: procedimento di prima istruttoria del rapporto di Sicurezza e relativa tariffa. Al punto 2 dell’allegato I del D.lgs. 105/2015 vengono delineate le tariffe che devono essere versate da parte dei gestori di stabilimenti in cui si detengono sostanze pericolose, relativamente all’avvio dei procedimenti istruttori del Rapporto di Sicurezza, differenziando le tariffe (tabella 1) a seconda che si tratti di nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, riesame del RdS e modifiche. Come già definito dalla risposta al quesito nr 5, viene stabilito che per “prima verifica ispettiva” si intende la prima ispezione effettuata ai sensi del nuovo D.lgs. 105/2015; si richiede quindi conferma dell’interpretazione che prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, il gestore dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista in caso di prima verifica.

Risposta: Nella risposta viene specificato che per prima istruttoria di valutazione del RdS di debba intendere quella avviata conformemente al D. Lgs 105/2015 e che di conseguenza il gestore dovrà versare prima dell’avvio dell’istruttoria tecnica, la tariffa prevista per nuovi stabilimenti e prima istruttoria del RdS, anche considerando la classificazione in considerazione dello stabilimento come dichiarata in fase di notifica al CTR.

Quesito n. 12/2016: assoggettabilità oli usati al D.lgs. 105/2015.  La domanda perviene da parte di un gestore di uno stabilimento di rigenerazione di olii usati, che ha classificato un rifiuto stoccato presso lo stabilimento come “prodotto petrolifero e combustibile alternativo” (voce 34 dell’Allegato 1, parte 2) assimilandolo alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione del decreto stesso, anche alla luce di quanto pubblicato nella nota inviata al MATTM da parte del Consorzio Obbligatorio Oli Usati, che conferma l’assimilazione precisando i criteri in base ai quali è stata effettuata la caratterizzazione di rischio.

Risposta: Nella risposta viene spiegato che gli olii lubrificanti debbano essere classificati, in base a quanto definito nella nota 5 dell’allegato 1 del D.lgs.105/2015, assimilandoli ai prodotti petroliferi a condizione che siano verificate le seguenti condizioni: 1. che si presentino in forma liquida;  2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell’Allegato 1;  3. che siano destinati all’utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli tecnici, economici ed organizzativi nell’ambito della rigenerazione finalizzata alla produzione di olii di base  4. che l’inserimento all’interno di una determinata classe di rischio sia dimostrata dai contenuti delle schede di sicurezza, o di analoga documentazione tecnica, da cui sia possibile ricavare le specifiche caratteristiche di pericolosità documentando il fatto che tali prodotti siano assimilabili a quelli petroliferi.

Info: Ministero Ambiente quesiti Seveso III dicembre 2016

 


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