Gestione sicurezza stabilimenti rischio incidente rilevante


ispezioni-stabilimenti-rischio-incidente-rilevanteIl Decreto Legislativo 105/2015, in recepimento alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti in aziende soggette ed in presenza di sostanze pericolose, ha previsto una articolazione a livello centrale della pianificazione delle ispezioni, di competenza della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ed una programmazione più capillare di competenza delle singole direzioni Regionali.

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 161 del Decreto, la Direzione Centrale ha provveduto a redigere e trasmettere un piano triennale ai Comitati Tecnici Regionali (CTR), contenente le linee guida per poter elaborare un programma di ispezioni sul territorio di competenza con periodicità annuale, da presentare al Ministero dell’Ambiente entro la fine di febbraio.

Il programma dovrà indicare la frequenza delle ispezioni nelle aziende interessate dal provvedimento, che dovrà essere elaborata dai CTR tenendo conto di alcuni fattori di criticità, eventualmente integrabili con altri elementi ritenuti significativi in ambito territoriale derivanti da segnalazioni o esiti di precedenti verifiche.

Gli elementi critici costituenti il protocollo di elaborazione delle ispezioni sono: la pericolosità delle sostanze presenti nei processi produttivi, le segnalazioni di incidenti o di quasi incidenti, la possibilità che un incidente causi un effetto domino in considerazione della vicinanza geografica di altri stabilimenti a rischio, le caratteristiche di penetrazione nel territorio circostante di un agente aero disperso in seguito ad un incidente.

L’attribuzione del peso relativo degli elementi considerati, che andrà a costituire la priorità degli interventi ispettivi del piano annuale, resta anche in questo caso a discrezione delle unità di competenza locali.

I Comitati Tecnici dovranno quindi elaborare una classificazione su tre livelli di rischio degli stabilimenti coinvolti, ed attribuire ad ogni categoria una frequenza delle ispezioni relativamente al livello di rischio, rispettivamente annuale, per le aziende considerate a rischio maggiore, biennale e triennale per quelle a rischio medio e minore. Il Piano specifica inoltre che la periodicità delle verifiche dovrà tenere conto della concentrazione delle aziende presenti sul territorio di competenze, in relazione alla disponibilità degli operatori addetti alle ispezioni.

Successivamente allo sviluppo del Piano, i CTR avranno il compito di costituire le commissioni ispettive, che dovranno essere composte da tre membri in possesso dei requisiti descritti dal punto 7 dell’allegato H del Decreto Legislativo 105/15.

Sarà infine compito dei Comitati Tecnici Regionali promuovere la sinergia tra gli enti regionali e locali, come previsto dall’articolo 27 del provvedimento normativo, con la finalità di armonizzare i protocolli ispettivi segnalando puntualmente eventuali criticità che dovessero emergere in corso d’opera e che saranno elementi utili per l’elaborazione dell’aggiornamento del Piano negli anni successivi.

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