Lavoro sommerso, nuovo Statuto Ispettorato nazionale del lavoro


lavoro-irregolareIl nuovo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 143 del 21 giugno 2016, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Il decreto è rivolto a soddisfare i criteri definiti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 che tendono a promuovere una maggiore uniformità tra gli enti ispettivi, accorpando in un unico organismo le funzioni di vigilanza precedentemente svolte da Inps, Inail e Ministero del Lavoro e decentrando le funzioni presso uffici territoriali che agiscono sotto la supervisione di una direzione centrale. Il nuovo ente si chiamerà quindi Agenzia unica per le Ispezioni del lavoro e farà direttamente capo al Ministero del Lavoro sotto il controllo giuridico della Corte dei Conti.

Uno degli obiettivi primari dell’Agenzia sarà quello di esercitare forme di controllo e contrasto del lavoro sommerso e irregolare, attivandosi per elaborare programmi protocolli di monitoraggio e di prevenzione del fenomeno con strategie centralizzate e con ruolo di coordinamento sugli uffici territoriali per evitare le inutili e costose duplicazioni del passato.

L’ente sarà amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da quattro membri che abbiano specifica e consolidata esperienza nel campo del monitoraggio degli ambienti di lavoro e della vigilanza di legislazione sociale; il Consiglio sarà presieduto da un direttore che, come definito nell’articolo 4, non potrà ricoprire altre cariche istituzionali o private e non potrà esercitare attività di altro tipo, neanche in forma occasionale, che possano generare conflitti di interessi con il ruolo direttivo.

Gli altri membri del Consiglio dovranno riunirsi su convocazione del direttore almeno quattro volte all’anno per deliberare le proposte del direttore, elaborare i piani di bilancio e valutare gli esiti delle attività ispettive in ottica di sviluppo di nuovi piani di miglioramento. Su esplicito invito potranno, inoltre, partecipare alle sedute anche membri esterni appartenenti ad altre agenzie in qualità di esperti delle materie da discutere.

Viene istituito dall’articolo 3 comma 1c anche il Collegio dei Revisori, le cui modalità di insediamento e funzioni sono definite nell’articolo 6. Il Collegio è composto da tre membri che si riuniscono una volta ogni tre mesi su convocazione e possono assistere alle sedute del CdA come auditori.

L’Agenzia Unica si avvarrà della collaborazione dell’Organismo indipendente di Valutazione della performance del comitato per le pari opportunità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale stipulerà opportune convenzioni, di durata triennale, rivolte allo sviluppo e alla valutazione di misure specificamente finalizzate al contrasto del lavoro irregolare.

La supervisione delle attività direttive, l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo, la definizione degli obiettivi strategici e la supervisione del rispetto delle prescrizioni di legge, saranno tutte funzioni demandate al Ministero del Lavoro, che riceverà i dati dal Consiglio di Amministrazione (articolo 10)

L’agenzia si avvarrà di risorse economiche derivanti da compensi per attività svolte o da altri ricavi patrimoniali, oltre che dagli strumenti individuati dagli articoli 8 e 9 del decreto istitutivo. Il personale operante viene richiamato esplicitamente dall’articolo 13, al rispetto delle norme comportamentali definite dal D. Lgs 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Info: Statuto Ispettorato nazionale del lavoro

 


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