Trasmissione articoli pirotecnici, nota dei Vigili del Fuoco


nota-vigili-fuoco-articoli-pirotecniciIl Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare indirizzata alle Direzioni e ai comandi territoriali dei Vigili del Fuoco, alle Prefetture, alle Agenzie Doganali e ad altri soggetti interessati a vario titolo (Corpo dei Carabinieri e Guardia di Finanza), relativa ad alcune precisazioni sull’articolo 14 del Decreto Legislativo 123 del 29 luglio 2015 Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Nello specifico, l’articolo 14 Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE definisce le modalità di comunicazione in caso movimentazione internazionali di questi articoli, indicando che deve esserne data comunicazione alle prefetture di competenza, con almeno 48 ore di anticipo indicando le informazioni relative alle quantità, tipologie e percorsi della movimentazione.

La nota appena diffusa fa seguito alle circolari ministeriali numero 557/PAS/U/003568/XV.H.MASS(77) del 9 marzo 2015 e numero 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77) BIS del 19 agosto 2015, nelle quali si chiarivano alcuni aspetti relativi alla tipologia e alle modalità di tali trasferimenti internazionali, in relazione ai quantitativi e alle comunicazioni da effettuarsi alle prefetture e, in particolare, emergeva da queste ultime il riferimento all’indicazione della Categoria Nazionale, una classificazione degli articoli Pirotecnici introdotta nell’articolo 82 del regolamento T.U.L.P.S. (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”) con validità sul territorio nazionale e concernente la conservazione e l’immagazzinamento degli esplosivi.

Per maggiore uniformità, quindi, rispetto all’articolo 14 del provvedimento 123/2015, riguardante invece la movimentazione e la circolazione internazionale e nel quale non vi è riferimento alcuno al dovere di indicazione della categoria nazionale, la nota circolare precisa che tale informazione non dovrà essere riportata in fase di comunicazione alle prefetture di competenza, poiché non in linea con le direttive comunitarie di riferimento (2013/29/UE).

A completamento della Circolare, e per maggiore chiarezza, viene allegato alla nota stessa il fac-simile rivisto e corretto, privo della colonna richiamante la categoria nazionale, che sostituisce integralmente il precedente modulo di comunicazione diramato con la lettera circolare del 9 marzo 2015.

Info: VVF Norme prevenzione incendi 29 agosto 2016 Trasmissione nota inerente articoli pirotecnici

 


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