Parere dei VVFF deroghe per gli esercizi di vendita di articoli esplodenti


Facendo seguito a una richiesta pervenuta alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per la regione Marche, e relativa ad una richiesta di deroga nell’ambito di un progetto per un esercizio di vendita di sostanze esplodenti, la direzione centrale dei Vigili del Fuoco, ha risposto emettendo una comunicazione in data 26 giugno dal titolo Procedimenti di deroga nei casi di minuta vendita esplodenti (prot. 8805) riguardante le attività di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantità superiori ai 500 kg.

La richiesta perviene da uno studio di ingegneria che chiede delucidazioni in merito alle attività censite dal DPR 151/11, e in particolare alle attività che all’allegato 1 risultano soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, e sono classificate come Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti (punto18).

La direzione risponde differenziando il caso in cui la deroga sia richiesta perché impossibile rispettare tecnicamente una regola tecnica verticale di prevenzione incendi (ad esempio se nelle vicinanze dell’esercizio vi siano altre attività commerciali), dal caso in cui la deroga sia richiesta perché coinvolge aspetti disciplinati dal regolamento per l’esecuzione del Testo Unico per le leggi di pubblica sicurezza.

In questo secondo caso la deroga viene concessa dalla prefettura di competenza, sentito il parere della Commissione Tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, con particolare riferimento (come sottolineato dalla nota direttoriale), alle tipologie ed alle quantità di prodotti detenibili, elencati nell’art 4 del DM del 09 agosto 2011 (polveri della I categoria; cartucce per armi comuni e manufatti della IV e V categoria).

Requisiti vendita esplosivi

Verificato il possesso dei requisiti definiti per l’esercizio, al fine di rispettare le misure di prevenzione incendi, il titolare dell’esercizio dovrà adottare le misure previste dagli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento antincendi, che definiscono rispettivamente che si debba richiedere una valutazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco, corredando la domanda da adeguata documentazione, e che lo stesso Comando sia tenuto ad effettuare delle visite ispettive prima di rilasciare il parere di conformità.

Nel caso invece in cui la deroga, come detto, sia richiesta da parte di una attività che, sebbene soggetta al rilascio del CPI, presenti caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, il titolare (o lo studio ingegneristico che ha ricevuto l’incarico della realizzazione del progetto) attiva la procedura per la richiesta di deroga prevista dall’art 7 del DPR 151.

La domanda dovrà essere presentata in triplice copia al Comando di competenza che esaminerà la pratica e la trasmetterà, se ritenuta la richiesta ragionevole, alla direzione regionale che darà un riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione, di accoglimento, integrazione o rigetto, dandone comunicazione sial al comando che al richiedente stesso.

Info: VVF Procedimenti di deroga nei casi di minuta vendita esplodenti

 


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