Documento Valutazione Rischi (DVR): gli articoli 28 e 29


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L’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi presenti in azienda ricade senza facoltà di delega, come definito dall’art 17 comma a, sul Datore di Lavoro e prescinde dal numero di dipendenti presenti in azienda, dal livello di rischio e dalla tipologia di attività dell’impresa.

Documento Valutazione Rischi

A tale proposito l’articolo 29 al comma 6, dispone che le aziende con meno di 50 dipendenti, ove non siano presenti rischi correlati all’impiego di sostanze pericolose di cui al Titolo IX (Chimiche, cancerogene amianto), di agenti biologici di cui al titolo X e di atmosfere esplosive di cui al titolo XI, possano provvedere all’elaborazione della valutazione di rischio adottando le procedure standardizzate semplificate previste dall’articolo 6 comma 8.

Indipendentemente dalle modalità di esecuzione l’esito dell’indagine sui rischi deve riguardare tutta una serie di aspetti e pericoli potenzialmente presenti, e risultare dettagliato in un documento formalizzato che riporti l’indicazione della data certa (Documento di valutazione dei Rischi o DVR), che può essere redatto anche in formato elettronico.

I rischi che devono essere valutati sono quelli elencati nel decreto dal titolo VI al titolo XI, ai quali si aggiunge esplicitamente (con obbligo di valutazione che decorre dal 01 Agosto 2010) la valutazione dello Stress da Lavoro Correlato, conformemente a quanto previsto dall’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 e dal decreto di recepimento italiano che ne introduce l’obbligo sul territorio nazionale (D.L. nr 78 del 31 maggio 2010).

Nel percorso di valutazione dei rischi devono essere tenute in particolari considerazione le conseguenze che questi possono avere su alcune classi di soggetti particolarmente sensibili, che a parità di condizioni di esposizione, potrebbero risultare maggiormente interessati in considerazione della specifica situazione individuale; ne fanno parte per esempio le lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), i soggetti diversamente abili e gli individui portatori di dispositivi medicali passivi e attivi (per esempio in relazione alla valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici come definito dal D.Lgs 159/2016).

Inoltre il Datore di Lavoro, nell’ottica di garantire uniformità di diffusione delle procedure di sicurezza, deve valutare le specificità connesse alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Chi lo fa

Il DVR deve riportare le firme del Datore di Lavoro, del RSPP, dell’RLS (per presa visione) e del Medico Competente ove presente, deve essere elaborato entro 90 giorni dalla costituzione di una nuova impresa ed immediatamente dal momento in cui subentrino in azienda nuove situazioni che modifichino i livelli di rischio presenti (introduzione di nuove strumentazioni, nuove sostanze, modifiche al processo produttivo o alla struttura interna o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità).

Per poter risultare documento valido e conforme a quanto previsto, il DVR avere dei contenuti minimi che si articolano almeno su:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi o ridurli al di sotto dei livelli di accettabilità;
  • il piano di miglioramento nel tempo che preveda le misure ritenute opportune per garantire il mantenimento o lo sviluppo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  • l’organigramma nominale della sicurezza;
  • i profili di rischio per mansione che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

 


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