Datore di lavoro e onere della prova rispetto al danno da infortunio.


L’art. 2087 CC, indica con chiarezza gli oneri della prova in caso di infortunio sul lavoro:
– il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, la sussistenza del danno ed il nesso causale fra la prestazione e l’infortunio;
– il datore deve dimostrare che il danno è dipeso da una causa a lui non imputabile, e di aver predisposto tutte le misure atte ad evitare l’incidente.

Con una recente sentenza 9817/2008, la Corte di Cassazione è intervenuta a dirimere il contenzioso in un caso nel quale un lavoratore si era infortunato cadendo in una scarpata, per evitare di essere schiacciato da una cassaforma mal posizionata, precedentemente, da una squadra di operai intervenuta sul posto.
Il dipendente aveva chiesto la condanna del datore di lavoro per danni da invalidità permanente, danno biologico e danno morale oltre a 12 mesi di inabilità temporanea a seguito delle lesioni riportate in seguito alla caduta.
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda.
Al ricorso del lavoratore la Corte d’Appello aveva contestato l’infortunato di non aver sufficientemente provato il fatto.  E aveva esclusa la responsabilità del datore di lavoro, in quanto 1- il dipendente interessato era esperto nel montaggio delle casseformi  che 2- lo stesso era stato formato da un dirigente della ditta e che 3- si erano effettuati i controlli sulla competenza e regolarità del lavoro svolto.
La Corte di Cassazione invece sostiene che il fatto che il lavoratore fosse un esperto, in grado a sua volta di controllare altri operai, non esclude l’azienda da responsabilità per danni che siano stati causati da operai che non dipendessero da lui.
Cassata la sentenza d’appello,  la CC  ha rinviato al tribunale per la corretta valutazione dell’evento, richiedendo al lavoratore di provare correttamente la violazione, da parte del datore, di un obbligo di sicurezza rispetto all’attività degli operai che avevano posizionato la cassaforma pericolante.

Fonte: Corte Cassazione, sentenza 9817/2008

 


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