Medici Competenti, piattaforma online trasmissione telematica dati aggregati


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Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., (all. 3B), i Medici Competenti associati alle aziende seguite per i compiti previsti in materia di Sorveglianza Sanitaria, sono tenuti a comunicare ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tale comunicazione è disciplinata nei contenuti da trasmettere, dall’allegato 3B del testo Unico, che richiede una compilazione di tutti i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sottoposti a visite nel corso dell’anno precedente, in formato aggregato e anonimo e prevedendo di precisare le differenze di genere (numero di lavoratori e lavoratrici sottoposti a sorveglianza nel corso dell’anno rispetto al computo aziendale complessivo).

Contenuti

I contenuti e le modalità per l’inoltro della comunicazione dei dati sono stati definiti dal decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013), “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Secondo quanto previsto dallo stesso articolo 3, comma 2, del D.lgs. del 26 luglio 2012, i medici sono tenuti alla trasmissione dei dati “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento” salvo quanto previsto all’interno del periodo di transizione definito dal successivo articolo 4, con termine al 30 giugno 2013.
Le modifiche introdotte dal successivo decreto interministeriale del 6 agosto 2013, riguardano prevalentemente le modalità di trasmissione telematica, che diventa obbligatoria dal settembre 2013 e che prevede che “Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria”.

Piattaforma Inail online

Facendo seguito quindi a quanto disposto dal precedente testo, INAIL ha sviluppato una nuova piattaforma telematica dedicata alla trasmissione dei dati aggregati epidemiologici, che i medici sono tenuti a utilizzare accedendo con le proprie credenziali di riferimento e ricercando l’azienda associata.

Per ogni azienda la procedura di inserimento richiederà la compilazione delle informazioni come già previste dall’allegato 3B, mediante una procedura guidata che prevede la compilazione di tutti i campi obbligatori. Le informazioni così trasmesse, entro i termini sopra descritti, potranno essere consultate da parte dei medici anche nelle annualità successive, e modificate fino alla scadenza del periodo di inserimento fissato al 31 marzo di ogni anno.

In considerazione e per effetto delle tempistiche di realizzazione delle piattaforme telematiche sviluppate da INAIL per l’inserimento dei dati, i Medici Competenti dal 1° novembre 2018 possono avviare l’inserimento delle comunicazioni relative all’allegato 3B che saranno conservate per eventuali modifiche e rese disponibili per l’invio alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio a partire dal 1° gennaio 2019.

Si conferma quindi l’obbligo di trasmissione dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria effettuata nel corso dell’anno 2018, dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2019, tramite l’utilizzo della nuova piattaforma informatica Inail.

Info: Inail comunicazione online allegato 3B Medico Competente 

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