Articolo 34, datore di lavoro compiti emergenza, indicazioni operative Inl


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L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato, con la lettera circolare n.1 dell’11 gennaio 2018, che la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede la possibilità che il datore di lavoro assuma direttamente i compiti di gestione dell’emergenza, primo soccorso e addetto antincendio, ma deve comunque fare una valutazione realistica delle necessità aziendali sul numero di addetti da designare.

Il numero e la distribuzione degli addetti da assegnare alla gestione della lotta e prevenzione incendi, del Primo Soccorso interno e in generale delle emergenze, è una valutazione che ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro che deve individuare un numero adeguato e sufficiente di addetti tenendo conto della dimensione dell’azienda e della natura del rischio specifico. (articolo 43 comma 2).

In particolare il datore di lavoro è tenuto a “designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b), e deve inoltre “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera t).

Gestione emergenze

La possibilità quindi concessa al datore di lavoro di ricoprire direttamente i compiti di gestione delle emergenze, previa adeguata formazione, non lo esenta comunque da una valutazione attenta dei rischi specifici e delle emergenze che potrebbero verificarsi, in considerazione delle quali deve stabilire quanti addetti nominare. In tal senso, se dalla valutazione dovesse emergere la necessità di costituire una squadra di addetti composta da più soggetti, il datore di lavoro provvederà alle nomine richieste dalla valutazione, eventualmente partecipando in prima persona e facendone quindi parte integrante.

La precisazione dell’INL si è resa necessaria in seguito ad alcuni dubbi interpretativi sollevati recentemente e che derivano dall’evoluzione in materia della normativa sulla sicurezza.

In particolare, il decreto legislativo 106/2009 ha introdotto il comma 1-bis all’articolo 34 del D.Lgs 81/2008, che prevedeva la facoltà dello svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi, da parte del datore di lavoro, solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, introducendo di fatto una limitazione per le aziende più grandi e numerose.

In seguito l’articolo 20, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 151/2015, ha abrogato il comma 1-bis, riconducendo la situazione a quanto originariamente previsto dall’81/2008 in linea con quanto anche in precedenza in vigore con l’art 10 della legge 626 del 1994.

Tale misura riconosce quindi che lo svolgimento diretto dei compiti da parte del Datore di Lavoro possa costituire un valore aggiunto anche nelle imprese con più di cinque lavoratori, ma che non debba essere un compito espletato in autonomia.

La circolare sottolinea come il riconoscimento di tale facoltà per le imprese più grandi non implichi necessariamente che i compiti di addetto primo soccorso e antincendio debbano essere gestisti solo dal datore di lavoro, ma da una squadra di addetti, adeguatamente formati, della quale lo stesso datore di lavoro possa far parte.

 


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