Interpello 15/2015 sull’aggiornamento RSPP


Interpello 15/2015 su aggiornamento RSPPL’interpello 15 del 29 dicembre 2015 risponde al quesito posto dalla Regione Marche in merito “all’aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006″.

L’istanza di interpello della Regione Marche chiede di conoscere il parere della Commissione sulle conseguenze della mancata frequenza (entro il 14 febbraio 2008) di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento, ovvero se questa mancanza comporti, nonostante il recupero delle ore formative non effettuate nel primo anno durante il quadriennio successivo, l’annullamento dell’intero percorso formativo o impedisca solo per il periodo di inadempienza di esercitare la funzione di RSPP.

I riferimenti normativi sui quali si basa la risposta data attraverso l’interpello 15/2015 sono:

  • L’art. 32 del Decreto Legislativo 81/08 che stabilisce che per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione.
  • L’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 che al punto 2.6 stabilisce, in merito ai corsi di formazione per lo svolgimento dell’incarico di RSPP, che il riconoscimento dell’esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo.
  • L’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 che stabilisce che l’ASPP o l’RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

L’interpello risponde quindi all’istanza di interpello della Regione Marche specificando che la mancata frequenza di almeno il 20% delle ore previste per l’aggiornamento RSPP per uno specifico macrosettore comporta l’impossibilità di esercitare il proprio ruolo fino a quando non sarà effettuato il completamento dell’aggiornamento.

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