Medici competenti, termine per comunicazione dati aggregati


medico-competenteScade il 31 Marzo il termine entro cui i medici competenti sono tenuti a trasmettere all’INAIL, in formato telematico, come previsto dall’allegato 3B del Decreto Legislativo 81/08, i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2015.

La trasmissione delle informazioni deve essere effettuata direttamente attraverso la piattaforma informatica INAIL ai sensi dell’articolo 4, c1, del DM 9 luglio 2012, come modificato dall’articolo 1 del DM 6 agosto 2013.

L’obbligo risulta sempre in carico al medico competente in attività allo scadere dell’anno interessato, anche se è subentrato ad un collega nel corso dell’anno. Nel caso in cui siano presenti più medici, incaricati per esempio per diverse unità produttive, ognuno di questi dovrà trasmettere i dati di propria competenza.

I dati devono contenere l’anno di riferimento, le informazioni ricevute da parte dell’azienda in merito ai dati identificativi e quelle relative al medico competente che effettua l’informativa: malattie professionali denunciate, esito della sorveglianza sanitaria con l’indicazione delle idoneità rilasciate suddivise per genere e per mansione specifica, lavoratori sottoposti alle verifiche, ove previsto dalla legge, per le sostanze psicotrope e per l’alcol dipendenza.

I dati devono essere trasmessi anche nel caso non siano state effettuate azioni di sorveglianza sanitaria nell’anno precedente, indicando comunque il profilo di rischio; e anche nel caso che l’azienda abbia cessato la sua attività nel corso del periodi di riferimento (entro il 31 dicembre).

Dal primo gennaio di ogni anno i medici competenti potranno recuperare i dati trasmessi nel corso dell’anno precedente e aggiornarli nel caso di modifiche sopravvenute nel frattempo, è inoltre possibile, anche successivamente alla scadenza del 31 marzo, inserire eventuali nuove comunicazioni relative all’anno in corso. La procedura non consente tuttavia la comunicazione di recesso.

Al termine della procedura di trasmissione dei dati è possibile stampare un riepilogo (in formato pdf) che avrà anche valenza di attestazione dell’eseguito invio.

Si ricorda che è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la mancata trasmissione telematica dei dati collettivi aggregati e che tale sanzione si applica anche in caso di mancata o incompleta trasmissione dell’esito delle visite mediche nella cartella sanitaria.

Info: nota Ministero Salute scadenza 31 marzo 2016

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