Nuovo codice per la prevenzione incendi, in Gazzetta Ufficiale


In Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 n. 192 è stato pubblicato il Decreto 3 agosto 2015 relativo a “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.

Il Decreto stabilisce un nuovo codice per la prevenzione incendi, riprendendo quanto riportato nel Decreto Legislativo 81/08 in relazione all'”Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“.

Il nuovo codice di prevenzione incendi è suddiviso in 5 articoli. Al secondo articolo Campo di applicazione si stabilisce che il Decreto può essere applicato alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività che sono riportate nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011. Per gli interventi di ristrutturazione parziale, le norme tecniche si applicano all’intera attività.

L’articolo 3 definisce l’impiego dei prodotti per uso antincendio. I prodotti per uso antincendio devono essere:

  • identificati sotto la responsabilità del produttore
  • qualificati in relazione alle prestazioni richieste
  • accettati dal responsabile dell’attività

L’articolo 4 stabilisce che il monitoraggio dell’applicazione delle nuove norme è affidato alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco. L’articolo 5, infine, stabilisce che l’entrata in vigore del Decreto avverrà 90 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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