Proprio in merito a tali principi, la dottrina più recente, rifacendosi ad un orientamento formatosi in relazione all’art. 6 del d.lgs. n. 626/94, pare unanime nel ritenere che, un riferimento imprescindibile, sia rappresentato dalle “misure generali di tutela” elencate dall’art. 15 del d.lgs. n. 81/08. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 18 (redazione del piano di sicurezza e del fascicolo), e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).(verifica obblighi del coordinatore per l’esecuzione). corso sicurezza sul lavoro per datore di lavoro e lavoratore Rischio Specifico basso medio alto Movimentazione Manuale Carichi
