Le sanzioni per i dirigenti e i preposti


Il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro rappresenta per l’azienda un grosso rischio, dal momento che da un lato si mette a repentaglio la salute e la salvaguardia dei lavoratori e dall’altro si va incontro a possibili sanzioni per il datore di lavoro ma anche per i dirigenti aziendali e per i preposti.

La differenza di ruoli e responsabilità di preposti e dirigenti, comporta anche una differenza del tipo di sanzioni a loro carico nel momento in cui vengono riscontrate delle mancanze.

I dirigenti d’azienda, come accennato, hanno delle responsabilità maggiori e di conseguenza le pene previste per loro sono molto rigide. Nel dettaglio le sanzioni per i dirigenti sono:

  • arresto fino a 8 mesi di reclusione;
  • multa oltre i 6000 euro.

Pur non avendo le stesse responsabilità di un dirigente d’azienda se il preposto non espleta le sue funzioni di controllo può causare dei grossi problemi all’azienda e mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori. In questo caso le sanzioni previste sono:

  • ammenda fino a 1.200 euro;
  • detenzione.

I riferimenti normativi dove sono menzionate le sanzioni per dirigenti e preposti sono:

  • l’articolo 55 del decreto legislativo 81/08 per quanto riguarda le sanzioni per i dirigenti e per i datori di lavoro;
  • l’articolo 61 del Dlgs 81/08 e il Titolo XII.
  • Titolo II, articolo 68 dispone le sanzioni per il datore di lavoro per quanto riguarda la sicurezza del luogo di lavoro;
  • Titolo V, articolo 165 dispone le sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente riguardo alla mancata segnaletica sul luogo di lavoro;
  • Titolo VI, Capo II, articolo 170 elenca delle sanzioni per dirigente e datore di lavoro per errata o incompleta valutazione di rischi nella movimentazione manuale dei carichi;
  • Titolo VII, articoli 178 e 179 dispone le sanzioni per datore di lavoro e dirigente per errata o incompleta valutazione dei rischi nella gestione del lavoro con attrezzature di videoterminali;
  • Titolo VIII, articoli 219 dispone le sanzioni per il datore di lavoro per la mancata o errata valutazione dei rischi in presenza di agenti chimici;
  • Titolo IX, articoli 292 e 263, dispone delle sanzioni per il datore di lavoro, il dirigente e il preposto in caso di mancata o errata valutazione dei rischi in settori in cui vengono trattate sostanze pericolose;
  • Titolo X, articoli 282 e 283, dispone sanzioni per il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per mancata o errata valutazione dei rischi in settori di lavoro in cui sono presenti agenti biologici;
  • Titolo XI, articolo 297, dispone sanzioni per il datore di lavoro e dirigenti per mancata o errata valutazione dei rischi in settori di lavoro dove sono presenti materiali esplosivi.

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